UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CARBONARA"LOC. “CANALI CERBUS” VIA DEI CORMORANI N. 6 09049 VILLASIMIUS – SU P.I. 01758980922 ISCR. REGISTRO DITTE CA: 213136/99 TELEFONO - CELLULARE 338 2196015 iscrizioni FITAV: CA07 - CONI: 55800 - RAS - SAR02071
[Organigramma] - [Statuto - Bilancio] - [Attività Generale] - [Attività Sportiva] -[Aggiornamenti] - [home] |
STATUTODELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CARBONARA
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1) È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica CARBONARA con sede in via DEI CORMORANI n. 6 in VILLASIMIUS (SU) O9049; è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge. Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
L’associazione è apartitica e aconfessionale, ed è caratterizzata:
Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. La durata dell’Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro.
Articolo 3) l’Associazione ha come finalità principali (di cui all'art. 7 comma1 lettera b)del D.lgs.36/2021:
- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per l’avvio, l’insegnamento, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del tiro a volo;
- promuovere e favorire le attività ludico-motorie;
- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche e di base in genere: corsi di formazione, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento, la preparazione, l’assistenza e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione della disciplina del tiro a volo;
- l’associazione può esercitare attività diverse per il raggiungimento delle finalità istituzionali e atte a garantire adeguati e proficui servizi ai soci propri e tesserati alla Federazione Italiana di Tiro a Volo (d’ora in avanti in sigla FITAV) ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo28 febbraio 2021 n.36 purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale,secondo i criteri ed i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuattive, quali ad esempio:
sagre, manifestazioni, tornei, giochi - da tavolo e/o carte - inclusa la somministrazione di alimenti e/o bevande, nel rispetto delle vigenti norme di legge, a vantaggio degli stessi soci e tesserati.
- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestione e/o locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, nonché gestione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi istituzionali, compresa la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
Articolo 4) L’associazione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, si conforma ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e delle Federazioni sportive Internazionali.
Si affilia alla FITAV e si impegna:
SOCI
Articolo 5) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Articolo 6) Per essere ammessi all’Associazione in qualità di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Articolo 7) L’accettazione della domanda di ammissione, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale e deve essere verbalizzata. All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio per l’ anno sociale in corso. Non sono ammessi Soci temporanei.
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Articolo 8) La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell’elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie; a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il Socio prende parte all’assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all’atto di svolgimento dell’adunanza:
Per il diritto di voto passivo il Socio deve aver maturato l’anzianità d’iscrizione di almeno 12 mesi.
Il Socio minorenne può esercitare il diritto di voto tramite il soggetto che esercita la potestà su di lui.
Articolo 9) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:
- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 10) L’assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo, può rendere merito ad alcune particolari categorie di soci che si sono distinti per meriti sportivi, personali o in generale per avere contribuito con il proprio operato alla vita dell’associazione attribuendo loro la carica di socio benemerito e/o onorario. Tale qualifica è unicamente attribuita come valore al merito e non modifica in nessun modo i diritti e i doveri del socio nei confronti dell’associazione, degli associati e di terzi, non da diritto all’esenzione delle quote sociali e non altera il diritto di voto, attivo e passivo.
Articolo 11) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l’Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 13) Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 14) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione.
Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea annuale, nella forma ritenuta più idonea ad accertarne la possibilità di visione.
Articolo 15) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
Articolo 16) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e
straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità con la funzione di:
- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina delle Cariche Sociali;
- eleggere la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o sulle pagine social dell’Associazione e/o sul sito dell’Associazione e/o con avviso diretto a tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione e/o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione (telefono, fax, posta elettronica, programmi di messaggistica istantanea). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
L’Assemblea generale, inoltre, nell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, procede all’elezione, con votazione segreta, dei componenti del Consiglio direttivo dell’associazione.
Articolo 17) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea straordinaria, ha il compito di:
Articolo 18) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 19) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra associazione avente finalità sportive
Articolo 20) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio, secondo quando disposto dall’art. 7 del presente Statuto. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. Il Socio minorenne può esercitare il diritto di voto tramite il soggetto che esercita la potestà su di lui.
Articolo 21) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni degli eventuali altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima Federazione.Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.
Il socio che intende concorrere all’elezione di componente il Consiglio direttivo deve:
-non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
-non avere ricevuto squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, nell’ultimo decennio, da parte delle Federazioni sportive nazionali, del Coni o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti, salvo riabilitazione.
-presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.
Le candidature, in ordine di ricezione, devono essere esposte all’albo murale societario almeno sette giorni prima della celebrazione dell’Assemblea, e trascritte nell’apposita scheda di votazione.
L’avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell’Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. Nel caso si arrivi ad una situazione di parità, prevale la decisione dei consiglieri concordi con il Presidente.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Articolo 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta la metà più uno dei consiglieri;
Articolo 24) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci;
- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione;
- deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, su tutte le linee di credito.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili e commissari possono essere invitati partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere un parere consultivo.
PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO
Articolo 25) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. L’intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:
Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa e la tenuta dei libri contabili.
LAVORATORI E VOLONTARI.
Articolo 26) l'associazione potrà avvalersi al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale di prestazioni di terzi, fra cui lavoratori , collaboratori, professionisti e volontari.
i lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità,con applicazioni delle norme di legge su i rapporti di lavoro nell'impresa,in quanto compatibili.
ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli26,34 e 35 d.lgs36/2021.
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale si applica l'articolo 37d.lgs.36/2021.
l'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione di giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.36/2021.
ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuativeai sensi del l'art.409, comma 1, n. 3, cod.pro.civ. In tal caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 81/2015.
sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo dal beneficiario.
per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
è previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi, in capo all'ente che si avvalga del loro operato anche attraverso polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D:M:6 ottobre 2021, del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26) In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità sportive.
Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati, per conoscenza, alla FITAV.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27) L’Associazione si può affiliare ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e alla Federazione Italiana di Tiro a Volo, ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I. . L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Articolo 28) Tutte le controversie insorgenti fra l’associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all’attività della FITAV - sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’onore composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della FITAV.
La parte che vuole sottoporre la questione al Giurì d’onore deve comunicarlo all’altra con lettera raccomandata e/o pec da inviarsi entro il termine di novanta giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
Al Giurì d’onore, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma e secondo equità.
Il Giudizio deve considerarsi ad ogni effetto, come irrituale.
La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari
comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti
dal regolamento di disciplina della FITAV.
Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.
Articolo 30) Il presente statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CARBONARA
Letto, confermato e sottoscritto in VILLASIMIUS (SU) il 18.06.2024
Presidente: MARIO BOI
Vice Presidente: PILLONI BRUNO
Segretario e Revisore: FANNI LUIGI
agenzia delle entrate di Cagliari2 addì 26.06.2024 registrato al n.648/3 tasse di registro:esente.
verbale assemblea soci n. 57 del 18.06.2024
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E CONSUNTIVO 2023: VERBALE ASSEMBLEA SOCI N. 56 DEL 20.01.2024
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2023
1 - IMMOBILI E ATTREZZATURE VOCE ATTIVA 198.800,00
2 - FONDI AMMORTAMENTO VOCE PASSIVA 4.400,00
3 - PATRIMONIO NETTO 194.400,00
CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2023
1 - CONTO DI PREVISIONE 2023 15.730,00
2 - ENTRATE AL 31.12.2023 12.826,04
3 - SPESE AL 31.12.2023 10.498,10
4 - ATTIVO DI CASSA IMPEGNATO 2.327,94
CONTO DI PREVISIONE 2024 ENTRATE E SPESE 14.490,00